Art. 6.

      1. Dopo l'articolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 5-ter. - (Prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro). - 1. Possono farsi garante dell'ingresso di uno straniero nel territorio dello Stato al fine del suo inserimento nel mercato del lavoro le seguenti tipologie di soggetti:

          a) il cittadino privato italiano o straniero regolarmente soggiornante, per necessità legate alla sua sfera personale, ad esigenze familiari o comunque ricadenti nella sua attività privata;

          b) l'impresa ovvero l'azienda, le società di persone e le società di capitali per fini legati alla loro attività imprenditoriale e con modalità differenti a seconda dei diversi volumi di fatturato. Fino ad un milione di euro di fatturato annuo è possibile richiedere, in un periodo di tre anni, al massimo tre lavoratori stranieri; fino a 10 milioni di euro, al massimo cinque lavoratori stranieri; fino a 50 milioni di euro, al massimo quindici lavoratori stranieri. Tali limiti possono essere aumentati per una quota pari al 100 per cento nel caso in cui il datore di lavoro dimostri che gli stranieri richiesti durante il triennio siano occupati stabilmente all'interno dell'azienda;

          c) le società cooperative.

 

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      2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, con apposita richiesta nominativa alla questura della provincia di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso. I soggetti richiedenti devono dimostrare di poter effettivamente assicurare allo straniero alloggio e copertura dei costi per il sostentamento per la durata del permesso di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso è concessa, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente, nell'ambito delle quote stabilite e secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Essa consente di ottenere, previa iscrizione ai centri per l'impiego, un permesso di soggiorno per un anno ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro.
      3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, che intendono farsi garanti dell'ingresso di uno straniero per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro sono tenuti, altresì, agli obblighi di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) del comma 1 dell'articolo 5-bis.
      4. Con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è definito l'elenco dei soggetti ammessi a prestare la garanzia per l'accesso al lavoro di cui al comma 1, lettere b) e c).
      5. La prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate nell'apposito regolamento di attuazione, adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale».